Due articoli al giorno, tolgono la disinformazione di torno (artt. 48 e 55)

QUESITO: Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?

 

Due articoli al giorno, tolgono la disinformazione di torno

Alla luce di personali considerazioni, che siano queste prettamente di ordine politico, giuridico, economico od una commistione dei precedenti, i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi il 4 dicembre 2016 circa tale quesito referendario.

Protagonisti della riforma sono 47 articoli della Costituzione Italiana e 3 leggi costituzionali.

L’intento de l’Universitario è di sottoporvi 2 articoli alla volta, con testo originale e testo modificato di seguito, così da incentivare gli studenti universitari ad informarsi, quotidianamente e a piccole dosi, sul referendum costituzionale.

In alcuni casi le modifiche sono puramente funzionali, in altri più radicali: commentate, sul sito o sulla pagina Facebook, e scrivete cosa pensate di queste modifiche, così da alimentare un sano dibattito e incentivare altri studenti a scrivere articoli d’opinione su questo tema.

Iniziamo con l’articolo 48, appartenente al Titolo IV (Rapporti Politici) nella Parte I (Diritti e Doveri dei Cittadini) della Costituzione Italiana.

COSTITUZIONE VIGENTE                                                          COSTITUZIONE MODIFICATA

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggio­re età. Identico
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Identico
La legge stabilisce requisiti e modali­tà per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assi­cura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegna­ti seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri deter­minati dalla legge. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cit­tadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione del­la Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Identico

 

Di seguito l’articolo 55, appartenente alla Sezione I (Le Camere) nel Titolo I (Il Parlamento) della Parte II (Ordinamento della Repubblica).

COSTITUZIONE VIGENTE                                                             COSTITUZIONE MODIFICATA

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Identico
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei de­putati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo poli­tico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresen­ta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubbli­ca. Concorre all’esercizio della fun­zione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti co­stitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni di­rette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto del­le politiche dell’Unione europea sui ter­ritori. Concorre ad esprimere pareri sul­le nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta co­mune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Identico

 

(Fonte: La Riforma Costituzionale | Testo di legge costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016, a cura del SERVIZIO STUDI della Camera dei Deputati – Dipartimento Istituzioni)

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