Due articoli al giorno, tolgono la disinformazione di torno (artt. 48 e 55)
QUESITO: Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?
Due articoli al giorno, tolgono la disinformazione di torno
Alla luce di personali considerazioni, che siano queste prettamente di ordine politico, giuridico, economico od una commistione dei precedenti, i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi il 4 dicembre 2016 circa tale quesito referendario.
Protagonisti della riforma sono 47 articoli della Costituzione Italiana e 3 leggi costituzionali.
L’intento de l’Universitario è di sottoporvi 2 articoli alla volta, con testo originale e testo modificato di seguito, così da incentivare gli studenti universitari ad informarsi, quotidianamente e a piccole dosi, sul referendum costituzionale.
In alcuni casi le modifiche sono puramente funzionali, in altri più radicali: commentate, sul sito o sulla pagina Facebook, e scrivete cosa pensate di queste modifiche, così da alimentare un sano dibattito e incentivare altri studenti a scrivere articoli d’opinione su questo tema.
Iniziamo con l’articolo 48, appartenente al Titolo IV (Rapporti Politici) nella Parte I (Diritti e Doveri dei Cittadini) della Costituzione Italiana.
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE MODIFICATA
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. | Identico |
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. | Identico |
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. | La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. | Identico |
Di seguito l’articolo 55, appartenente alla Sezione I (Le Camere) nel Titolo I (Il Parlamento) della Parte II (Ordinamento della Repubblica).
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE MODIFICATA
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. | Identico |
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. | |
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. | |
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. | |
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. |
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. | Identico |
(Fonte: La Riforma Costituzionale | Testo di legge costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016, a cura del SERVIZIO STUDI della Camera dei Deputati – Dipartimento Istituzioni)