Due articoli al giorno tolgono la disinformazione di torno (artt. 59 e 60 Cost.)
Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?
Articolo 59
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE MODIFICATA
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. | Identico |
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. | Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. |
Articolo 60
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE MODIFICATA
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. | La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. | La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
(Fonte: La Riforma Costituzionale | Testo di legge costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016, a cura del SERVIZIO STUDI della Camera dei Deputati – Dipartimento Istituzioni)