Due articoli tolgono la disinformazione di torno ( artt. 63 e 64 Cost.)

Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione? 

N.B. La parte in grassetto mostra ciò che sarà aggiunto o modificato nella Costituzione modificata.

 

articolo 63

COSTITUZIONE  VIGENTE                                                               COSTITUZIONE     MODIFICATA

Ciascuna Camera elegge fra i suoi compo­nenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Identico
Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche ne­gli organi del Senato della Repubbli­ca possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

 

Quando il Parlamento si riunisce in se­duta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Identico

 


articolo 64

COSTITUZIONE VIGENTE                                                                  COSTITUZIONE MODIFICATA

Ciascuna Camera adotta il proprio re­golamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Identico
I regolamenti delle Camere garanti­scono i diritti delle minoranze parla­mentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia cia­scuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Identico
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro compo­nenti, e se non sono adottate a maggio­ranza dei presenti, salvo che la Costitu­zione prescriva una maggioranza speciale. Identico
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno dirit­to, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle se­dute delle Camere. Devono essere sen­titi ogni volta che lo richiedono.
I membri del Parlamento hanno il do­vere di partecipare alle sedute dell’As­semblea e ai lavori delle Commissioni.

 

 

 

 

(Fonte: La Riforma Costituzionale | Testo di legge costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016, a cura del SERVIZIO STUDI della Camera dei Deputati – Dipartimento Istituzioni)

Redazione

La redazione de l'Universitario è composta perlopiù da studenti dell'Università di Trento

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