Legislazione della Prostituzione

ARTICOLO COMPLETO di Simone Riganelli, studente di Giurisprudenza e membro di ELSA Trento (versione parziale presente su l’Universitario cartaceo n. 7)

Via del Campo c’è una puttana / gli occhi grandi color di foglia / se di amarla ti vien la voglia / basta prenderla per la mano / e ti sembra di andar lontano / lei ti guarda con un sorriso / non credevi che il paradiso / fosse solo lì al primo piano.” Con queste parole l’immortale Faber descriveva una prostituta di via del Campo, strada del centro storico di Genova, in uno dei suoi pezzi più celebri e identificativi. La prostituzione è certamente uno dei fenomeni più discussi e chiacchierati di sempre, ne troviamo traccia in moltissime opere, dagli epigrammi latini al cinema, dalle canzoni cantautorali ai romanzi, ed è uno di quelli che, per ovvie ragioni, ha spaccato le opinioni di personaggi pubblici e politici, e ha generato accesi dibattiti in molti parlamenti.

Il “mestiere più antico del mondo” come spesso è stato definito è un fenomeno di vastissime dimensioni, che certamente è impossibile (e ingiusto, a mio avviso) ignorare, ma che piuttosto è (e deve essere) oggetto di continue ricerche e indagini: uno studio pubblicato su Repubblica alla fine degli anni 90 (che necessiterebbe quindi di nuovi aggiornamenti) ci consegna molti dati utili per meglio comprendere la portata del fenomeno in Italia. Secondo questa indagine, le prostitute in Italia sono 50 mila in totale, mentre i clienti sarebbero circa 9 milioni, un dato quest’ultimo incredibilmente alto se rapportato a un paese di 60 milioni di abitanti, e se si considerano soltanto le fasce di popolazione sessualmente attiva (i clienti minorenni sono solo il 4%).

Le leggi che disciplinano la prostituzione sono molte e diverse, a seconda dello Stato e del periodo storico che analizziamo. Nella Grecia antica la prostituzione, sia maschile che femminile, era un fenomeno di ampie dimensioni: se la prostituzione maschile era principalmente praticata da adolescenti (e quindi collegata al fenomeno della pederastia, visto come un vero e proprio rito di iniziazione all’età adulta ed elemento cardine della cultura greca), quella femminile era prerogativa di donne libere, indipendenti, vestite in modo riconoscibile, organizzate per gradi (dalle pornai alle etere) e che spessosi cimentavano in rituali ricchi di implicazioni religiose. Nell’antica Roma, invece, la prostituzione era praticata nei lupanari da donne schiave, ma continuava ad essere attività tollerata e ampiamente praticata. Persino nel Medioevo, che l’immaginario collettivo descrive spesso come il periodo delle cinture di castità e dell’onore, il meretricio era regolamentato: si stabilivano ad esempio i quartieri nelle varie città in cui poteva essere praticato, e quelli che dovevano invece essere privi di prostitute.

In Italia, la prostituzione era regolamentata dagli enti pubblici da ben prima dell’Unità: sono state rinvenute varie norme del Regno delle Due Sicilie, della Serenissima Repubblica di Venezia, del Regno di Sardegna e persino dello Stato Pontificio che stabilivano la necessità di ottenere una licenza per l’apertura di un pubblico lupanare. Ma la prima norma davvero importante sulla materia è un decreto del 1859 da ricondurre a Cavour (ed anzi fortemente voluto da quest’ultimo), convertito poi in legge (1860) con l’emanazione del “Regolamento di sorveglianza sulla prostituzione”, che creava le “case di tolleranza” (dette così perché tollerate dallo Stato), le disciplinava (erano di tre diverse tipologie), ne subordinava l’apertura all’ottenimento della rispettiva licenza, imponeva dei controlli medici periodici obbligatori per le prostitute e fissava dei prezzi omogenei per tutto il territorio. Il nome “case chiuse” deriva invece da una legge del 1888 che, tra le altre cose, imponeva anche che le persiane dei bordelli dovessero restare sempre chiuse. Va certamente segnalata la decisione dell’allora Ministro degli Interni Giovanni Nicotera di dimezzare iprezzi nazionali delle prestazioni delle prostitute, prevedendo ulteriori sconti per i militari; decisione accolta con grande favore e volta a combattere la prostituzione “libera”, cioè elusiva del controllo statale, che era praticata senza accertamenti medici. Durante il fascismo la situazione non cambiò di molto: nel 1931 viene emanato il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale le prostitute dovevano essere obbligatoriamente schedate e sottoposte a costanti controlli medici; dovevano inoltre essere costruite delle alte mura attorno alle case chiuse.

La norma che più di ogni altra ha modificato la disciplina della prostituzione in Italia è la cosiddetta Legge Merlin del 1958, che ad oggi è ancora in vigore. Tale legge, intitolata Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altruie promulgata il 20 febbraio del 1958, prende nome dalla sua promotrice e prima firmataria, la senatrice socialista Lina Merlin. La legge si ispirava all’esempio francese, che pochi anni prima aveva reso illegali le case di tolleranza, e ai principi contenuti nella Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzioneadottata dall’Assemblea Generale dell’ONU; si rifaceva quindi a valori socialisti e legati alla dignità umana (anche se numerose pronunce giurisprudenziali successive hanno poi affermato che la prostituzione non sfruttata è una normale attività, non lesiva della dignità umana), più che a ideali cattolici.

Volendo analizzare la legge in modo schematico, queste furono le principali conseguenze della sua approvazione:

  • Chiusura e abolizione di tutte le case di tolleranza gestite dallo Stato (si parla di 560 case in tutta Italia) entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;

Abolizione della regolamentazione della prostituzione in Italia: tale attività rimaneva (ed è ad oggi) legale se esercitata (in strada o in appartamento privato) volontariamente da uomini e donne maggiorenni e non sfruttati, in quanto manifestazione della libertà personale inviolabile;

  • Introduzione di reati volti a colpire lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. A tal proposito riporto parte dell’art 3 della legge stessa:

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’ art. 240 del codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; 2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione; 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza; 7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.”

  • L’istituzione di un Corpo di Polizia femminile (poi abolito nel 1981) volto alla prevenzione e repressione dei reati contro il buon costume.

Nonostante l’opposizione interna di alcuni socialisti, e quella di radicali, liberali, missini, monarchici e socialdemocratici, la legge fu approvata, grazie al supporto di socialisti, comunisti, repubblicani e democristiani, portando ad inserire l’Italia tra i paesi che adottano il modello abolizionista. La legge, criticatissima già da prima della sua entrata in vigore, è stata oggetto di numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale, volti a dichiararne l’incostituzionalità (facendo perno su numerose norme, tra cui l’art 32 della Costituzione, dal momento che la prostituzione libera è certamente foriera di molte più malattie veneree di quella regolamentata), nessuno dei quali è però riuscito nell’intento. Negli anni più recenti, è entrata in vigore una legge, a nome del ministro Mara Carfagna (legge 1079 del 2008), che ha modificato la legge Merlin, introducendo per i clienti delle prostitute le sanzioni dell’arresto da 5 a 15 giorni e l’ammenda da 300 a 5000€. Infine il regolamento del 24 luglio 2008 ha conferito ai sindaci la possibilità di adottare misure temporanee di contrasto alla prostituzione qualora ricorra il requisito dell’urgenza.

Dopo aver analizzato la tematica in ottica storica, per poi giungere alla definizione della disciplina attualmente vigente in Italia, è giunto ora il momento di fornire una panoramica delle diverse prese di posizione normative adottate nei vari paesi. Volendo catalogare e semplificare le varie scelte legislative di governi e Stati tanto diversi tra loro, è possibile individuare tre modelli ricorrenti:

  • Il modello proibizionista: la prostituzione è un reato e chi la pratica è penalmente perseguibile, spesso (ma non necessariamente) anche i clienti sono perseguibili, e ovviamente lo sono coloro che commettono le attività connesse alla stessa (sfruttamento, favoreggiamento, induzione). Tale modello è adottato nella maggior parte dei Paesi musulmani (in alcuni Paesi islamici che adottano la Sharia chi si prostituisce può ricevere anche la pena di morte), nella maggior parte dei Paesi dell’Europa dell’Est e negli Stati Uniti. Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda del Nord, Francia e Canada, invece, adottano il modello cosiddetto neo-proibizionista per cui sono puniti i clienti, ma non le prostitute (che vengono considerate vittime).

Il modello proibizionista puro, che risulta comunque molto diffuso su scala mondiale, sta recentemente riscontrando sempre meno consensi: nel 2012 ad esempio l’ONU ha pubblicato un documento sulla Prevenzione e trattamento dell’HIV e di altre infezioni a trasmissione sessuale per i lavoratori sessuali nei paesi a basso e medio reddito, con alcune direttive per i governi, la prima della quali recita proprio: “Tutti i paesi dovrebbero impegnarsi verso una depenalizzazione del lavoro sessuale e l’eliminazione dell’applicazione ingiusta di leggi e regolamenti non penali contro i lavoratori del sesso”. Vista l’autorità dell’istituzione da cui proviene, tale documento ha acquisito immediatamente notevole importanza, almeno da un punto di vista simbolico.

  • Il modello abolizionista: la prostituzione non è reato, e come tale non è penalmente perseguibile, ma è comunque un’attività illecita che non può costituire oggetto di un rapporto commerciale. Sono penalmente rilevanti soltanto le condotte di sfruttamento, favoreggiamento e induzione, mentre i lavoratori del sesso sono punibili sono se mettono in atto condotte di adescamento. La Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950si ispira proprio a questo modello.

Tra i Paesi che vi ricorrono ricordiamo: la maggior parte dell’Unione Europea (inclusa l’Italia, anche se a seguito della legge Carfagna sono state introdotte delle sanzioni per i clienti, elemento tipico del modello proibizionista), Cuba, Brasile, Cile, Argentina, India, Hong Kong, Israele, Giappone e parte dell’Australia.

  • Il modello regolamentarista: la prostituzione è un’attività lecita e regolamentata, viene considerata alla stregua di qualsiasi altro lavoro, il rapporto con il cliente è giuridicamente classificabile come uno scambio contrattuale, e la disciplina che la regolamenta è volta ad assicurare il rispetto della dignità umana e a evitare forme di sfruttamento di ogni tipo, che restano ovviamente illegali e penalmente perseguibili. Il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambinidel 2000 è un ottimo esempio di fonte internazionale costruita su questo modello. Modello che ritroviamo in Perù, Colombia, Venezuela, Libano, Turchia, Nuova Zelanda, e alcuni Stati europei: Ungheria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera.

Durante il periodo della Germania nazista furono fatti costruire dei bordelli cittadini e dei bordelli nei campi di concentramento (ove le prostitute erano schiavizzate); in seguito alla divisione dello Stato, nella Germania Est la prostituzione era illegale e si fingeva che non fosse più praticata. Nella Germania Ovest veniva tollerata e regolamentata, praticata in case d’appuntamento da lavoratrici del sesso costantemente sottoposte a controlli sanitari, al fine di contenere la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, ma il favoreggiamento continuava a costituire reato e questo scoraggiava i gestori delle case chiuse e delle attività commerciali ove le prostitute incontravano i clienti. Una sentenza del Tribunale tedesco accolse l’impugnazione che la titolare di un caffè berlinese, in cui le prostitute adescavano clienti, aveva mosso contro la revoca della sua licenza, e questa aprì la strada ad un mutamento legislativo che si perfezionò due anni dopo (2002), quando fu abolito il favoreggiamento e il meretricio passò da essere un’attività immorale a un normale lavoro, esercitato da professionisti con un regolare contratto e sottoposti a check-up obbligatori. È stato calcolato che la prostituzione legale in Germania è oggi un business da 14.5 miliardi di euro annui.

In Austria le prostitute sono considerate libere professioniste, che devono esercitare il proprio lavoro in autonomia e pagare le tasse: non è consentito infatti ricevere un reddito continuativo dalla prostituzione di un’altra persona (poiché integrerebbe il reato di sfruttamento della prostituzione). Sono punibili i clienti delle prostitute minorenni per abuso sessuale di minori, e sono previsti dei controlli obbligatori. A partire dal 2012, gli operatori del sesso che non ricevono il pagamento del prezzo pattuito con il cliente posso agire in giudizio per condannare lo stesso ad adempiere, dal momento che è venuta meno la precedente qualificazione della prostituzione come “contratto irragionevole”, a seguito dell’evoluzione dei costumi sociali.

In Svizzera, infine, la prostituzione è legale e tassata, ed è stata a lungo consentita solo nelle case di tolleranza e negli appartamenti. In strada era invece proibita, ma a partire del 2012 sono state fatte istallare delle “scatole del sesso”, in cui è possibile parcheggiare, interagire con l’operatore del sesso e consumare il rapporto, al fine di meglio garantire la sicurezza di questi soggetti.

Tirando le fila di questo lungo discorso, alla luce dell’evoluzione storica della disciplina italiana, della comparazione con le leggi degli altri Paesi, specie europei, e dell’evoluzione della coscienza sociale collettiva, l’idea che mi sento di condividere è quella di un’auspicabile ritorno all’adozione di un modello regolamentarista in Italia. Presa coscienza che la prostituzione in sé è fenomeno di per sé ineliminabile e

difficile da contenere, i vantaggi di un mutamento legislativo sarebbero davvero notevoli:

  • Sensibile riduzione di fenomeni come lo sfruttamento dei lavoratori del sesso e del traffico di esseri umani, e maggiori garanzie e sicurezza;
  • Sottrazione di una grande fetta di guadagni alle organizzazioni criminali che spesso si celano dietro a fenomeni come lo sfruttamento della prostituzione e la produzione/spaccio di stupefacenti;
  • Guadagni per le casse pubbliche, a seguito della tassazione sulle prestazioni, così come avviene per qualsiasi altra attività lavorativa lecita e regolamentata;
  • Riapertura delle case chiuse, e conseguente diminuzione della prostituzione in strada;
  • Contenimento della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, grazie a controlli sanitari periodici e all’utilizzo obbligatorio del profilattico (come in Baviera dove è obbligatorio anche per i rapporti orali)
  • Graduale diminuzione dello stigma sociale legato all’esercizio di questa attività.

La critica che spesso viene mossa a chi assume una linea di pensiero analoga alla mia è che la regolamentazione della prostituzione non corrisponde necessariamente alla sconfitta della prostituzione illegale e legata allo sfruttamento, che sarà certamentepiù a buon mercato. A chi mi muove questa obiezione, chiedo quanti dei suoi conoscenti fumatori acquistano sigarette nei bar e nei tabacchi, contribuendo alle casse dello Stato per via del monopolio, e quanti invece si rivolgono al mercato dei prodotti di contrabbando, coscienti di compiere un illecito, per risparmiare qualche eu

Redazione

La redazione de l'Universitario è composta perlopiù da studenti dell'Università di Trento

More Posts - Website

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi