Le clausole vessatorie nei servizi di cloud storage

Il 27 settembre 2021 l’Autorità Antitrust (AGCM) ha sanzionato i colossi dell’hi tech Google, Apple e Dropbox a ragione delle clausole vessatorie contenute nei contratti di utilizzo degli strumenti di cloud computing per la memorizzazione, sincronizzazione e condivisione di file.

L’Autorità svolge un’attività di tutela del consumatore, in applicazione del diritto italiano e del diritto europeo. Nella stipulazione di un contratto con un professionista il consumatore è la parte contrattualmente più debole. Da un lato, ha naturalmente accesso a una quantità di informazioni limitate sul prodotto rispetto a chi produce il bene o servizio in modo organizzato e continuativo. Dall’altro, egli spesso non ha la possibilità di negoziare le clausole che meglio si conformano ai propri interessi, perché si trova di fronte a contratti già redatti a priori; in questo caso la sua scelta sarà espressa sull’aderire o meno alle condizioni di uso. Chiamati “contratti di adesione”, sono strumenti particolarmente vantaggiosi per il professionista: poter contare sempre sulle medesime condizioni gli permette di organizzare meglio la propria attività. C’è un rovescio della medaglia (per i consumatori): contengono molto facilmente clausole vessatorie, che introducono, cioè, un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra il consumatore e il professionista.

Esempio tipico sono i “termini e condizioni d’uso” che accettiamo quando usufruiamo dei servizi di cloud storage dei tre giganti dell’hi tech.  

Nelle condizioni di contratto di Google si trovava una limitazione di responsabilità a favore dell’impresa. Questa implicava un’impossibilità di far valere il diritto al risarcimento del danno nel caso di perdita di dati, o impossibilità di accedere al servizio, anche in caso di negligenza dell’impresa.
Proseguendo nella lettura del contratto si rinveniva anche il diritto di sospendere o interrompere l’accesso al servizio nel caso di violazione dei termini di servizio e nel caso di necessità di conformarsi alle leggi vigenti o alle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Per garantire l’equilibrio nel rapporto contrattuale tra il consumatore e l’impresa devono infatti essere puntualmente indicate le modalità e le tempistiche di comunicazione della decisione; si devono poi spiegare le procedure da seguire per contestare la decisione. Tutte queste informazioni non erano riportate nei termini di servizio.
Infine, una clausola consentiva a Google una modifica delle condizioni contrattuali in via unilaterale, senza specificare un preciso termine di preavviso. Questo è particolarmente grave alla luce del fatto che le modifiche entravano in vigore sulla base del principio del silenzio assenso.

Questi profili sono stati rilevati dall’Antitrust nei controlli svolti. Google aveva già presentato prima della conclusione del procedimento una proposta in cui venivano illustrate le modificazioni che la società si proponeva di apportare sulla base delle censure che le erano state mosse; entreranno in vigore dal 5 di Gennaio 2022.

Anche nel contratto di utilizzo di Dropbox una delle sono state individuate diverse violazioni delle norme a tutela del consumatore. Innanzitutto, si segnala il fatto che la sola versione ufficiale del contratto era quella in lingua inglese: la traduzione italiana era puramente informativa. Una eventuale difformità tra le due versioni è possibile, e non è connessa solo ad errori di traduzione, ma anche al fatto che le accezioni di due parole, di cui una costituisce la traduzione dell’altra, possono non essere perfettamente coincidenti tra una lingua e l’altra. Questo è particolarmente vero per un linguaggio tecnico come il diritto, che è strettamente connesso all’ordinamento giuridico in cui si forma. Non è possibile quindi escludere che la traduzione italiana sia più favorevole rispetto alla versione inglese; se la prima non fa fede, tuttavia, non si può dare attuazione al principio di legge che richiede di privilegiare il senso più vantaggioso per il consumatore.
Era classificabile come vessatoria anche la clausola che attribuiva alla società il diritto di interrompere e sospendere il servizio, senza specificare né le ragioni che avrebbero potuto determinare una simile decisione, né le tempistiche. Nonostante non fosse possibile un’esaustiva elencazione delle situazioni in cui questa misura si renderebbe necessario, erano dovuti almeno un paio di esempi.
Inoltre anche in questo il contratto prevedeva un’esclusione di responsabilità della società a fronte di negligente inadempimento di Dropbox. Questa rifiutava di dare una qualsiasi garanzia rispetto al servizio, fornito “a scatola chiusa”.
Ultima nota dolente, si prevedeva la modificazione delle tariffe senza indicare le tempistiche di preavviso.

Anche in questo caso l’intervento dell’Antitrust ha prodotto la modificazione dei termini contrattuali. Il professionista, pur mantenendo le clausole contrattuali sanzionate, ne ha riconosciuto l’applicabilità solo fino al limite della violazione delle leggi a tutela del consumatore. Quindi, la versione ufficiale del contratto rimane in inglese, fatta salva il senso più favorevole attribuibile sulla base della versione tradotta; la responsabilità per disservizio rimane esclusa, salvoche per i consumatori europei. Sono state inserite le informazioni richieste per le altre clausole.

L’Autorità non ha risparmiato nemmeno iCloud, il servizio di storage di Apple. Il gigante fondato da Steve Jobs mette a disposizione uno spazio di archiviazione gratuito fino al limite dei 5 GB; per averne di più è necessario il pagamento di una somma di denaro. I termini di utilizzo dello spazio gratuito sono il centro dell’attenzione dei controlli effettuati dall’Autorità. Infatti consentono la modifica unilaterale del contratto senza indicare le situazioni a cui ne viene correlato l’esercizio. La gratuità della prestazione non esonera il professionista da dare tali informazioni; una modifica del contratto ben potrebbe comportare la richiesta di un corrispettivo, qualora l’attuale scelta economica non fosse più sostenibile.
Altro elemento che introduce un significativo squilibrio a sfavore del consumatore è il fatto che la società esclude la propria responsabilità per la perdita dei dati nel corso del backup. Né è sufficiente l’assicurazione che verranno poste le “ragionevoli capacità e la dovuta attenzione” nell’attuare l’operazione.

Apple però non ha modificato i termini di servizio. Ha invece dichiarato che si è reso necessario modificare le condizioni contrattuali solo due volte dal 2016, e che le previsioni in esse contenute hanno lo scopo di rendere edotti gli utenti del fatto che i servizi di cloud storage non possono garantire una completa sicurezza.
Non è chiaro come reagirà l’Autorità Garante.

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